Accordo

Art. 7

In vigore dal 24 gen 1973
Gli importi forniti da ogni Stato membro o raccolti per suo conto sono imputati alla quota di detto Stato in base alle parità rispetto all'unità di conto in vigore alla data del ritiro dei fondi in vista del versamento ai mutuatari. I movimenti di fondi fra la Banca e gli Stati membri vengono effettuati a scelta di questi ultimi, sia traendo sul Tesoro degli Stati membri, sia mediante conti aperti da ciascuno Stato membro presso il Tesoro nazionale o presso enti da esso designati. I ritiri di fondi da parte della Banca hanno luogo man mano che detti fondi vengano effettivamente utilizzati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-7-2

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