Accordo

Art. 2

In vigore dal 24 gen 1973
Le operazioni rientranti nel mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-2-3

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo