Protocollo

Art. 4

In vigore dal 24 gen 1973
1. Le domande di finanziamento, sempre che non siano presentate dal Governo turco, possono essere accolte favorevolmente soltanto con l'accordo di questo ultimo. 2. La concessione di un prestito ad un'impresa o ad un ente pubblico diverso dallo Stato turco è subordinata ad una garanzia dello Stato turco. 3. Le imprese i cui capitali a rischio provengono in tutto o in parte da paesi della Comunità hanno accesso, a parità di condizioni con le imprese a capitali di origine nazionale, ai finanziamenti previsti dal presente Protocollo.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo