Protocollo

Art. 8

In vigore dal 24 gen 1973
Il concorso che ai sensi del presente Protocollo viene dato alla realizzazione di taluni progetti può assumere la forma di una partecipazione a finanziamenti in cui intervengano in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali oppure autorità ed istituti di credito e di sviluppo della Turchia o degli Stati membri della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-8

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