Protocollo
Art. 5
In vigore dal 24 gen 1973
1. I prestiti sono concessi sulla base delle caratteristiche economiche dei progetti al cui finanziamento essi sono destinati.
2. I prestiti che si riferiscono agli investimenti a redditività diffusa o differita possono essere concessi per la durata massima di trent'anni e fruire di un periodo di franchigia di ammortamento fino ad otto anni.
Il saggio d'interesse di tali prestiti non potrà essere inferiore al 2,5% all'anno.
3. I prestiti che si riferiscono al finanziamento di progetti a redditività normale, il cui importo non può essere inferiore al 30% dell'importo annuo dei prestiti concessi alla Turchia, possono essere assoggettati alle condizioni seguenti:
a) durata e periodo di franchigia determinati dalla Banca - nei limiti previsti al paragrafo 2 - in condizioni atte a facilitare alla Turchia il servizio dei prestiti;
b) saggio d'interesse che non potrà essere inferiore al 4,5% all'anno.
4. I prestiti di cui al paragrafo precedente possono essere accordati tramite organismi turchi appropriati.
La scelta dei progetti da finanziare tramite tali organismi nonché le condizioni alle quali le somme prestate dalla Banca saranno riprestate dall'organismo o dagli organismi intermediari alle imprese beneficiarie sono subordinate all'accordo preventivo della Banca.
5. Le somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, che non devono essere utilizzate immediatamente dagli organismi intermediari per l'ammontare dei prestiti della Banca, sono centralizzate in un conto speciale; il loro impiego è subordinato all'accordo della Banca.
Storico versioni
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