Protocollo

Art. 7

In vigore dal 24 gen 1973
Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo