Protocollo
Art. 7
In vigore dal 24 gen 1973
Per tutta la durata dei prestiti, la Turchia si impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di tali prestiti, le divise necessarie al servizio degli interessi, delle commissioni e al rimborso dei capitali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-7