Protocollo

Art. 12

In vigore dal 24 gen 1973
1. Il presente. Protocollo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive norme costituzionali e sarà validamente concluso, per quanto concerne la Comunità, con una decisione del Consiglio presa conformemente alle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti Contraenti dell'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles. 2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica della conclusione di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-12

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