Protocollo›Sez. I
Art. 15
In vigore dal 24 gen 1973
Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, le Parti Contraenti aboliscono tra loro, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-15