ProtocolloSez. II

Art. 19

In vigore dal 24 gen 1973
1. Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 10% del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di differire sino alla fine del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le riduzioni dei suoi dazi doganali nei confronti dei paesi terzi che essa dovrebbe operare in conformità degli . 2. Per alcuni prodotti che non rappresentano più del 5% del valore delle sue importazioni totali del 1967 e previa consultazione del Consiglio di Associazione, la Turchia ha la facoltà di mantenere, dopo un periodo di ventidue anni, nei confronti dei paesi terzi, dazi doganali superiori a quelli della tariffa doganale comune. 3. Tuttavia, l'applicazione dei paragrafi precedenti non deve pregiudicare la libera circolazione delle merci all'interno dell'Associazione e non può dar luogo ad un ricorso all' da parte della Turchia. 4. La Turchia, qualora acceleri l'allineamento della propria tariffa doganale sulla tariffa doganale comune, mantiene a favore della Comunità una preferenza equivalente a quella che risulta dai meccanismi previsti dal presente capitolo. Per quanto riguarda i prodotti che figurano nell'Allegato n. 3, tale acceleramento non può avvenire prima del termine della fase transitoria, salvo autorizzazione preventiva del Consiglio di Associazione. 5. Per i dazi doganali che sono stati oggetto dell'autorizzazione prevista all', paragrafo 4, primo comma o che la Turchia può mantenere provvisoriamente, in conformità dell', paragrafo 4, secondo comma, essa è dispensata dall'applicare le disposizioni degli . Allo scadere dell'autorizzazione, essa applica i dazi che risulterebbero dall'applicazione di detti articoli.
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Art. 19 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo