Protocollo
Art. 23
In vigore dal 24 gen 1973
Le Parti Contraenti si astengono, nei loro reciproci scambi, dal rendere più severe le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente esistenti alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 5.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-23