Protocollo

Art. 28

In vigore dal 24 gen 1973
La Turchia si dichiara disposta ad eliminare nei confronti della Comunità, le restrizioni quantitative all'importazione ed all'esportazione ad un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando ciò le sia consentito dalla sua situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato. Il Consiglio di Associazione rivolge raccomandazioni a tal fine alla Turchia.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-28

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Art. 28 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo