Protocollo

Art. 27

In vigore dal 24 gen 1973
1. Sono vietate fra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente. La Comunità e la Turchia aboliscono tra loro, al più tardi alla fine della fase transitoria, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. In deroga al paragrafo precedente, la Comunità e la Turchia, previa consultazione del Consiglio di Associazione, possono mantenere o introdurre restrizioni all'esportazione di prodotti di base, nella misura necessaria a promuovere lo sviluppo di determinate attività della loro economia o a far fronte ad un'eventuale penuria di tali prodotti. In questo caso, la Parte interessata apre, a favore dell'altra Parte, un contingente che tiene conto della media delle esportazioni degli ultimi tre anni per i quali sono disponibili statistiche e dello sviluppo normale degli scambi determinato dall'attuazione progressiva dell'unione doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo