Protocollo
Art. 31
In vigore dal 24 gen 1973
Il regime definito al capitolo IV per i prodotti agricoli è applicabile ai prodotti sottoposti, al momento dell'importazione nella Comunità, ad una regolamentazione specifica in seguito all'attuazione della politica agricola comune.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-31