Protocollo
Art. 35
In vigore dal 24 gen 1973
1. In attesa che le disposizioni previste all' siano adottate ed in deroga agli articoli da 7 a 11, da 15 a 18, 19 paragrafi 1 e 5, da 21 a 27 e 30, la Comunità e la Turchia si accordano reciprocamente, per i loro scambi di prodotti agricoli, un regime preferenziale la cui ampiezza e le cui modalità sono determinate dal Consiglio di Associazione.
2. Tuttavia, il regime applicabile sin dall'inizio della fase transitoria è stabilito nell'Allegato n. 6.
3. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo e successivamente ogni due anni, il Consiglio di Associazione esamina, a richiesta di una delle due Parti, i risultati del regime preferenziale applicabile ai prodotti agricoli. Esso può decidere i miglioramenti necessari per assicurare la realizzazione progressiva degli obiettivi dell'Accordo di Associazione.
4. Le disposizioni dell', paragrafo 2, sono applicabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-35