ProtocolloTitolo II

Art. 38

In vigore dal 24 gen 1973
Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, il Consiglio di Associazione potrà esaminare tutti i problemi connessi con la mobilità geografica e professionale dei lavoratori di nazionalità turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro. A tal fine il Consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo