Protocollo›Titolo II
Art. 38
48 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, il Consiglio di Associazione potrà esaminare tutti i problemi connessi con la mobilità geografica e professionale dei lavoratori di nazionalità turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro.
A tal fine il Consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-38