Art. 38
ProtocolloTitolo II

Art. 38

48 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
Nell'attesa della graduale realizzazione della libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, il Consiglio di Associazione potrà esaminare tutti i problemi connessi con la mobilità geografica e professionale dei lavoratori di nazionalità turca, in particolare la proroga dei permessi di lavoro e di soggiorno per facilitare la loro occupazione in ciascuno Stato membro. A tal fine il Consiglio di Associazione può rivolgere raccomandazioni agli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-38