Protocollo
Art. 42
In vigore dal 24 gen 1973
1. Il Consiglio di Associazione estende alla Turchia, secondo le modalità che adotta tenendo conto in particolare della situazione geografica della Turchia, le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità relative ai trasporti, e può, alle stesse condizioni, estendere alla Turchia gli atti adottati dalla Comunità in applicazione di dette disposizioni per i trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.
2. Ove la Comunità, a norma dell'articolo 84, paragrafo 2, del Trattato che istituisce la Comunità, adotta disposizioni per la navigazione marittima ed aerea, il Consiglio di Associazione decide se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese disposizioni per la navigazione marittima ed aerea turca.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-42