ProtocolloTitolo III

Art. 47

In vigore dal 24 gen 1973
1. Qualora, durante un periodo di ventidue anni, il Consiglio di Associazione, su domanda di una delle Parti Contraenti, accerti l'esistenza di pratiche di dumping esercitate nelle relazioni tra la Comunità e la Turchia, rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine. 2. La Parte lesa può, dopo averne informato il Consiglio di Associazione, adottare le idonee misure di protezione qualora: a) il Consiglio di Associazione non abbia preso alcuna decisione a norma del primo comma entro tre mesi dalla presentazione della domanda; b) pur essendo state trasmesse le raccomandazioni previste dal primo comma, le pratiche di dumping continuino a sussistere. Inoltre, quando l'interesse della Parte lesa richieda un'azione immediata, detta Parte può, dopo averne informato il Consiglio di Associazione, istituire, a titolo conservativo, misure provvisorie di protezione, ivi compresi dazi anti-dumping. La durata di queste misure non può superare tre mesi dalla presentazione della domanda o dalla data in cui la Parte lesa avrà preso misure di protezione in virtù della lettera b) del comma precedente. 3. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui alla lettera a), primo comma del paragrafo 2 o al secondo comma dello stesso paragrafo, il Consiglio di Associazione può, in qualsiasi momento, decidere che tali misure di protezione siano sospese in attesa che siano trasmesse le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. Quando le misure di protezione siano state prese nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), il Consiglio di Associazione può raccomandare di sopprimere o modificare dette misure di protezione. 4. I prodotti originari di una delle Parti Contraenti o che in essa si trovino in libera pratica e che siano stati esportati nell'altra Parte Contraente, sono ammessi alla reimportazione sul territorio della prima, senza che essi possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente. Il Consiglio di Associazione può formulare tutte le raccomandazioni utili per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, ispirandosi all'esperienza acquisita dalla Comunità in detto settore.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-47

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Art. 47 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo