ProtocolloTitolo III

Art. 48

In vigore dal 24 gen 1973
Nei settori non soggetti alle disposizioni del presente Protocollo e che abbiano una diretta incidenza sul funzionamento dell'Associazione o nei settori previsti da queste disposizioni quando esse non prescrivano una procedura specifica, il Consiglio di Associazione può raccomandare a ciascuna delle Parti Contraenti di prendere misure volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-48

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Art. 48 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo