Protocollo

Art. 49

In vigore dal 24 gen 1973
Ai fini di facilitare la realizzazione degli obiettivi enunciati all' dell'Accordo di Associazione, le Parti Contraenti si consultano regolarmente in seno al Consiglio di Associazione per coordinare le loro rispettive politiche economiche. In caso di necessità il Consiglio di Associazione raccomanda le misure adatte a far fronte alla situazione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-49

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