Protocollo
Art. 52
In vigore dal 24 gen 1973
Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, nonché ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente.
Le Parti Contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-52