Protocollo

Art. 52

In vigore dal 24 gen 1973
Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, nonché ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente. Le Parti Contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.
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Art. 52 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo