Protocollo
Art. 56
In vigore dal 24 gen 1973
Nel caso di un'adesione di uno Stato terzo alla Comunità, avranno luogo, in sede di Consiglio di Associazione, consultazioni adeguate per permettere che siano presi in considerazione gli interessi reciproci della Comunità e della Turchia definiti dall'Accordo di Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-56