ProtocolloTitolo IV

Art. 59

In vigore dal 24 gen 1973
Nei settori coperti dal presente Protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-59

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Art. 59 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo