Art. 59
ProtocolloTitolo IV

Art. 59

59 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
Nei settori coperti dal presente Protocollo, la Turchia non può beneficiare di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente in virtù del Trattato che istituisce la Comunità.
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