ProtocolloTitolo IV

Art. 60

In vigore dal 24 gen 1973
1. Qualora in un settore dell'attività economica della Turchia si verifichino gravi perturbazioni, o tali da compromettere la sua stabilità finanziaria con l'estero, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Turchia, quest'ultima può adottare le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure, e le relative modalità di applicazione, sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione. 2. Qualora in un settore dell'attività economica della Comunità ovvero di uno o più Stati membri si verifichino gravi perturbazioni, tali da compromettere la stabilità finanziaria con l'estero di uno o più Stati membri, ovvero qualora sorgano difficoltà tali da alterare la situazione economica di una regione della Comunità, quest'ultima può adottare, o autorizzare lo Stato membro o gli Stati membri interessati ad adottare le necessarie misure di salvaguardia. Tali misure nonché le relative modalità d'applicazione sono notificate senza indugio al Consiglio di Associazione. 3. Per l'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 deve essere data la precedenza alle misure che recano il minor turbamento possibile nel funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono andare oltre la portata strettamente indispensabile ad ovviare alle difficoltà manifestatesi. 4. Sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2, possono intervenire consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.
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Art. 60 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo