Allegato 2›Titolo IV
Art. 1
In vigore dal 24 gen 1973
ALLEGATO N. 2
relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili in provenienza dalla Turchia
1. In deroga all' del Protocollo addizionale per i prodotti sottoelencati importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità sopprime progressivamente i dazi della tariffa doganale comune in un periodo di dodici anni mediante quattro riduzioni successive del 25% ciascuna. Tali riduzioni saranno operate alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale, nonché quattro, otto e dodici anni dopo:
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N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
doganale comune |
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55.05 | Filati di cotone non preparati per la vendita
| al minuto
55.09 | Altri tessuti di cotone
58.01 | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche
| confezionati: ex A. di lana o da peli fini,
| esclusi i tappeti fatti a mano.
2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 55 05 e 55 09, importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità opera, sin dall'entrata in vigore del Protocollo addizionale, una riduzione del 75% dei dazi della tariffa doganale comune, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui rispettivamente di 300 tonnellate per la voce 55.05 e di 1.000 tonnellate per la voce 55.09.
Storico versioni
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