Art. 1
Allegato 2Titolo IV

Art. 1

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In vigore dal 24 gen 1973
ALLEGATO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti tessili in provenienza dalla Turchia 1. In deroga all' del Protocollo addizionale per i prodotti sottoelencati importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità sopprime progressivamente i dazi della tariffa doganale comune in un periodo di dodici anni mediante quattro riduzioni successive del 25% ciascuna. Tali riduzioni saranno operate alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale, nonché quattro, otto e dodici anni dopo: ===================================================================== N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI doganale comune | --------------------|------------------------------------------------ 55.05 | Filati di cotone non preparati per la vendita | al minuto 55.09 | Altri tessuti di cotone 58.01 | Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche | confezionati: ex A. di lana o da peli fini, | esclusi i tappeti fatti a mano. 2. Tuttavia, per i prodotti di cui alle voci 55 05 e 55 09, importati in provenienza dalla Turchia, la Comunità opera, sin dall'entrata in vigore del Protocollo addizionale, una riduzione del 75% dei dazi della tariffa doganale comune, nell'ambito di contingenti tariffari comunitari annui rispettivamente di 300 tonnellate per la voce 55.05 e di 1.000 tonnellate per la voce 55.09.
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