Allegato 6
Art. 3
In vigore dal 24 gen 1973
I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono ammessi
all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente:
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N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
doganale comune |
--------------------|------------------------------------------------
08.04 | Uve, fresche o secche:
| B. secche:
| I. presentate in imballaggi immediati di
| contenuto netto di 15, kg o meno
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-3