Allegato 6
Art. 5
In vigore dal 24 gen 1973
I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti,
all'importazione nella Comunità, ad un dazio doganale del 3% ad valorem. Tale dazio è ridotto a 2% un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale e a 1% due anni dopo tale data.
Esso viene soppresso alla fine del terzo anno.
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N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI
doganale comune |
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08.03 | Fichi freschi o secchi:
| ex B. secchi:
| - presentati in imballaggi immediati di
| contenuto netto di 15 kg o meno
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-5