Art. 5
Allegato 6

Art. 5

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In vigore dal 24 gen 1973
I prodotti sottoelencati, originari della Turchia sono soggetti, all'importazione nella Comunità, ad un dazio doganale del 3% ad valorem. Tale dazio è ridotto a 2% un anno dopo la data di entrata in vigore del Protocollo addizionale e a 1% due anni dopo tale data. Esso viene soppresso alla fine del terzo anno. ===================================================================== N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI doganale comune | --------------------|------------------------------------------------ 08.03 | Fichi freschi o secchi: | ex B. secchi: | - presentati in imballaggi immediati di | contenuto netto di 15 kg o meno
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-5