Allegato 6
Art. 9
In vigore dal 24 gen 1973
I prodotti sottoelencati, originari della Turchia, sono soggetti,
all'importazione nella Comunità, a dazi doganali pari al 25% dei dazi della tariffa doganale comune.
Tali dazi sono ridotti al 10% dei dazi della tariffa doganale
comune alla fine del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del Protocollo addizionale.
Essi sono soppressi alla fine del terzo anno.
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-9