Allegato 6

Art. 13

In vigore dal 24 gen 1973
1. A condizione che la Turchia applichi, per la segala della voce 1002 della tariffa doganale comune prodotta in Turchia e direttamente importata da questo paese nella Comunità, una tassa speciale all'esportazione e che detta tassa si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità diminuisce, di un importo uguale a quello della tassa versata ed entro i limiti di 8 unità di conto per tonnellata, l'importo del prelievo applicabile all'importazione del prodotto in questione, calcolato conformemente alle disposizioni dell' del Regolamento n. 120/67/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Ciascuna Parte Contraente adotta le misure necessarie per assicurare l'applicazione del presente paragrafo. 2. Circa il funzionamento del sistema previsto dal presente articolo potranno aver luogo consultazioni in sede di Consiglio di Associazione.
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