Art. 3
Allegato 6

Art. 3

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In vigore dal 24 gen 1973
I prodotti seguenti, originari della Turchia, sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente: ===================================================================== N. della tariffa | DESIGNAZIONE DELLE MERCI doganale comune | --------------------|------------------------------------------------ 08.04 | Uve, fresche o secche: | B. secche: | I. presentate in imballaggi immediati di | contenuto netto di 15, kg o meno
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-3