Protocollo
Art. 52
34 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, nonché ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente.
Le Parti Contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-52