Art. 52
Protocollo

Art. 52

34 / 96
In vigore dal 24 gen 1973
Le Parti Contraenti procurano di non introdurre nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali tra loro, nonché ai pagamenti correnti relativi a questi movimenti, e di non rendere più restrittivo il regime esistente. Le Parti Contraenti semplificano, nella misura del possibile, le formalità di autorizzazione e di controllo applicabili alla conclusione od all'esecuzione delle transazioni e dei trasferimenti di capitali e, all'occorrenza, si concertano a tal fine.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-52