ProtocolloSez. II

Art. 17

In vigore dal 24 gen 1973
L'allineamento della tariffa doganale della Turchia sulla tariffa doganale comune si opera durante la fase transitoria secondo le seguenti modalità, prendendo come base i dazi effettivamente applicati dalla Turchia nei confronti dei paesi terzi alla data della firma del presente Protocollo. 1. Per quanto riguarda i prodotti per i quali i dazi effettivamente applicati dalla Turchia alla data summenzionata non si discostano di oltre il 15% in più o in meno dai dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall'. 2. Negli altri casi la Turchia applica, un anno dopo la seconda riduzione dei dazi prevista dall', dazi che riducono del 20% la differenza tra l'aliquota effettivamente applicata alla data della firma del presente Protocollo e quella della tariffa doganale comune. 3. Questa differenza è ridotta nuovamente del 20% o all'atto della quinta e della settima riduzione dei dazi doganali previste dall'. 4. La tariffa doganale comune si applica integralmente all'atto della decima riduzione dei dazi doganali prevista dall'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo