Protocollo
Art. 21
In vigore dal 24 gen 1973
Salve le disposizioni che seguono, sono vietate tra le Parti Contraenti le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-21