Protocollo›Sez. I
Art. 16
In vigore dal 24 gen 1973
1. Le disposizioni degli , paragrafo 1, e da 8 a 15 inclusi sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.
2. Fin dall'entrata in vigore del presente Protocollo, la Comunità e la Turchia rendono noti al Consiglio di Associazione i rispettivi dazi doganali di carattere fiscale.
3. La Turchia conserva la facoltà di sostituire tali dazi doganali di carattere fiscale con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'.
4. Quando il Consiglio di Associazione costata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in Turchia gravi difficoltà, autorizza questo paese a mantenere tale dazio, a condizione che la Turchia lo abolisca al più tardi alla fine della fase transitoria. L'autorizzazione deve essere richiesta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Protocollo.
In via provvisoria la Turchia può mantenere i dazi in questione fino a che sia intervenuta una decisione del Consiglio di Associazione.
Storico versioni
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