Protocollo›Titolo III
Art. 44
In vigore dal 24 gen 1973
1. Nessuna Parte Contraente colpisce direttamente o indirettamente i prodotti dell'altra Parte con imposizioni interne, di qualsiasi natura, superiori a quelle che colpiscono direttamente o indirettamente i prodotti nazionali similari.
Nessuna Parte Contraente colpisce i prodotti dell'altra Parte con imposizioni interne che siano tali da proteggere indirettamente altre produzioni.
Le Parti Contraenti eliminano, non oltre l'inizio del terzo anno dall'entrata in vigore del presente Protocollo, le disposizioni esistenti alla data della firma di detto Protocollo che siano contrarie alle norme di cui sopra.
2. Negli scambi tra la Comunità e la Turchia, i prodotti esportati non possono beneficiare di alcun ristorno di imposizioni interne che sia superiore al livello delle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
3. Quando l'imposta sulla cifra di affari sia riscossa in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata, possono essere fissate aliquote medie per prodotto o gruppi di prodotti, per quanto riguarda le imposizioni interne applicate ai prodotti importati o i ristorni accordati ai prodotti esportati, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati nei paragrafi precedenti.
4. Il Consiglio di Associazione vigila sull'applicazione delle precedenti disposizioni, tenendo conto dell'esperienza acquisita dalla Comunità nel settore considerato dal presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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