Protocollo›Titolo III
Art. 46
In vigore dal 24 gen 1973
Le Parti Contraenti possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare alle difficoltà risultanti sia dalla mancanza di decisioni del Consiglio di Associazione per la definizione delle condizioni e modalità d'applicazione di cui all', paragrafo 1, sia da una mancata applicazione di tali decisioni o delle disposizioni di cui agli .
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-46