ProtocolloTitolo III

Art. 45

In vigore dal 24 gen 1973
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono concedere esoneri e rimborsi all'esportazione e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni, negli scambi tra la Comunità e la Turchia, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio di Associazione.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-45

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Art. 45 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970 e degli atti connessi relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e la Turchia. — Testo vigente | Portale Normativo