Protocollo›Titolo II
Art. 37
In vigore dal 24 gen 1973
Ciascuno Stato membro accorda ai lavoratori di nazionalità turca occupati nella Comunità un regime caratterizzato dall'assenza di discriminazioni fondate sulla nazionalità nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri della Comunità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la retribuzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-37