Protocollo›Titolo II
Art. 36
In vigore dal 24 gen 1973
La libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia sarà realizzata gradualmente, conformemente ai principi enunciati all' dell'Accordo di Associazione tra la fine del dodicesimo e del ventiduesimo anno dall'entrata in vigore di detto Accordo.
Il Consiglio di Associazione stabilirà le modalità all'uopo necessarie.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-36