Protocollo›Sez. I
Art. 15
40 / 96In vigore dal 24 gen 1973
Fatte salve le disposizioni dell', paragrafo 2, le Parti Contraenti aboliscono tra loro, al più tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-p-15