Art. 2
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Art. 2

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In vigore dal 24 gen 1973
Le operazioni rientranti nel mandato sono effettuate dalla Banca per conto e a rischio degli Stati membri, qualunque sia la provenienza delle risorse utilizzate. Il rischio su ciascun prestito è ripartito tra gli Stati membri proporzionalmente alla rispettiva quota, fissata dall'.
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