Accordo

Art. 4

In vigore dal 24 gen 1973
L'importo di 195 milioni di unità di conto previsto dall' del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente: - Belgio [14,5] milioni di unita di conto - Repubblica Fe- [65,2] milioni di unita di conto derale di Ger- mania - Francia [65,2] milioni di unita di conto - Italia [35,7] milioni di unita di conto - Lussemburgo [ 0,31 milioni di unita di conto - Paesi Bassi [14,1] milioni di unita di conto Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall', le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-4-2

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