Accordo
Art. 4
87 / 96In vigore dal 24 gen 1973
L'importo di 195 milioni di unità di conto previsto dall' del Protocollo finanziario è ripartito fra gli Stati membri nel modo seguente:
- Belgio [14,5] milioni di unita di conto
- Repubblica Fe- [65,2] milioni di unita di conto
derale di Ger-
mania
- Francia [65,2] milioni di unita di conto
- Italia [35,7] milioni di unita di conto
- Lussemburgo [ 0,31 milioni di unita di conto
- Paesi Bassi [14,1] milioni di unita di conto
Ogni Stato membro si impegna a mettere a disposizione della Banca, alle condizioni previste dall', le risorse necessarie per la concessione di prestiti fino a concorrenza della propria quota.
Storico versioni
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