Accordo

Art. 8

In vigore dal 24 gen 1973
Gli importi delle linee di credito corrispondenti ad ogni singolo prestito accordato dalla Banca sono espressi in unità di conto ed imputati nel giorno della firma di ogni contratto di prestito, sull'ammontare globale dell'aiuto finanziario, quale è fissato nell' del Protocollo finanziario. Ove una linea di credito sia annullata prima che la totalità o una parte dei versamenti ad essa attinenti siano stati eseguiti, la parte non versata è ritenuta non essere stata concessa. I versamenti ai mutuatari sono effettuati nelle monete di cui la Banca dispone in applicazione dell'; le somme versate sono imputate alle linee di credito in base alla parità in vigore alla data del versamento tra l'unità di conto e la moneta versata. I prestiti sono rimborsabili nelle monete versate fino a concorrenza degli importi versati in ciascuna di esse; gli interessi sono pagabili nelle monete nelle quali è rimborsabile l'importo del prestito. Gli importi incassati dalla Banca in capitale ed interessi su ciascun prestito sono ripartiti fra gli Stati membri proporzionalmente al capitale di tale prestito imputato alla loro quota. Tali importi vengono restituiti secondo modalità da convenire tra la Banca e ciascun Stato membro.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-a-8-2

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