Art. 2

In vigore dal 24 gen 1973
Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità agli degli atti rispettivamente indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente.
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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-rd-2

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