Art. 3
In vigore dal 24 gen 1973
Per dare esecuzione agli obblighi derivanti dall'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 22 miliardi 312.500.000, ripartita in cinque quote di lire 4.462.500.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1976.
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Prourn:nir:stato:legge:1972-12-18;864#art-rd-3