Art. 5

In vigore dal 24 gen 1973
Il Governo della Repubblica è autorizzato, per la durata di quattro anni dall'entrata in vigore degli atti internazionali indicati nell', ad emanare con decreti aventi valore di legge ordinaria, e secondo i principi direttivi contenuti negli atti suddetti, le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dagli atti stessi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - VALSECCHI - MALAGODI - NATALI - FERRI - COPPO - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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